Art. 1.

      1. L'ufficiale dello stato civile, sentiti i genitori, attribuisce al figlio all'atto della nascita il cognome del padre, ovvero il cognome della madre, ovvero entrambi i cognomi nell'ordine determinato di comune accordo tra i genitori stessi.
      2. In caso di mancato accordo tra i genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio all'atto della nascita i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.
      3. Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce d'ufficio lo stesso cognome attribuito al primo figlio.
      4. Il cittadino cui siano attribuiti i cognomi di entrambi i genitori può trasmetterne al figlio soltanto uno, a propria scelta.
      5. In deroga alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, l'ufficiale dello stato civile provvede al cambiamento del cognome del cittadino maggiorenne, il quale richieda per iscritto, in carta semplice, che gli sia attribuito il cognome della madre, ovvero quello del padre, ovvero entrambi i cognomi. L'ufficiale dello stato civile annota l'avvenuto cambiamento di cognome. Il cambiamento del cognome può essere richiesto una sola volta. L'ufficiale dello stato civile dichiara, irricevibile ogni domanda di cambiamento del cognome successiva alla prima.